Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

27 Mar    Senza categoria

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19;

  • Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una sospensione per professionisti, micro, piccole e medie imprese (le cosidette PMI), i professionisti e le ditte individuali. Vengono quindi bloccate fino al 30 settembre le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza;

  • Si può quindi utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti disponibili alla data del 29 febbraio 2020 o quelli che esistevano alla data del 17 marzo (entata in vigore del Decreto), se di importo superiore. Gli importi eventualmente accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neppure in parte fino al 30 settembre 2020;

  • E’ sospeso sino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, relative ai mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche conclusi tramite il rilascio di cambiali agrarie. L’impresa può scegliere se chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale;

  • Poiché Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020 la rata del 30 Settembre non deve essere obbligatoriamente pagata;

  • Possono accedere a questa agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) ed i professionisti, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

  • L’impresa, quando viene inviata la comunicazione al creditore, deve essere in bonis, ovvero non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

  • La legge prevede espressamente che non vi devono essere nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, banca ed impresa.

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