Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”:
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La legge ha previsto la possibilità di poter di accedere, per 9 mesi, al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
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Il blocco può essere richiesto da chi abbia avuto una:
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Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;
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Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3) del Codice di Procedura Civile( rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione ), con attualità dello stato di disoccupazione;
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Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
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Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario
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O sia un :
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Lavoratore autonomo e libero professionista che abbia registrato una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
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Gli interessati dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo tra il 21 Febbraio e la data della domanda, hanno registrato una diminuzione del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività avvenuta in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
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Per ottenere tale agevolazione non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE.
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Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.